Friuli - Legge 11/16 - articolo 6: Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter nella legge regionale 2/2013

  Articolo 6 - Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter nella legge regionale 2/2013

(Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 11, 8 luglio 2016)

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 2/2013 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (Convenzioni e attività sperimentali). - 1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.

2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, può avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con i soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre e distribuire medicinali cannabinoidi.

Art. 6-ter (Disposizioni attuative). - 1. La Giunta regionale adotta provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati a:

a) assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale e in particolare nell'erogazione dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare ai sensi dell'art. 4;

b) definire le indicazioni per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle evidenze scientifiche;

c) monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi importati o acquistati ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972) ed erogati sia a carico del Servizio sanitario regionale sia a carico dei pazienti;

d) promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa;

e) prevedere forme collaborative tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia ai pazienti, anche al fine di assicurare punti di preparazione di alta competenza.».

2. I provvedimenti attuativi di cui all'art. 6-ter della legge regionale 2/2013, come inserito dal comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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