Piemonte - DPGR 9/16 - articolo 2: Disposizioni generali

  Articolo 2 - Disposizioni generali

(Regione Piemonte - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9, 4 luglio 2016)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.


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