(Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto del Presidente della Regione n. 104, 19 maggio 2016)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, recante norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate;
Visto, in particolare, l'art. 21, comma 5, della succitata legge regionale n. 31/2015 il quale prevede che:
la Regione rimborsa, agli Enti del servizio sanitario regionale, gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocitą relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformitą a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»);
un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravitą clinica e alla prioritą di intervento;
il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilitą di bilancio annualmente definita;
con regolamento sono definiti i criteri e le modalitą per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri;
a integrazione delle risorse regionali appositamente stanziate possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali;
Visto il «Regolamento recante criteri e modalitą per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'art. 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015 , n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)» predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
Ritenuto di emanare il sopradetto regolamento;
Visto l'art. 28, comma 10 della succitata legge regionale n. 31/2015, il quale dispone che, per le finalitą di cui all'art. 21, comma 5, č autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a carico del capitolo 5018 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 con la denominazione «Rimborsi agli Enti del servizio sanitario regionale degli oneri sostenuti per i ricoveri umanitari»;
Visti:
l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);
la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 4 maggio 2016;
Decreta: