(Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto del Presidente della Regione n. 104, 19 maggio 2016)
(Omissis).
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), disciplina i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri a favore di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini delle presente regolamento si intende per:
a) soggetto richiedente: il soggetto giuridico che può presentare la richiesta di autorizzazione al ricovero;
b) beneficiario: la persona fisica che beneficia della prestazione di ricovero;
c) struttura sanitaria regionale: la struttura pubblica con sede sul territorio regionale che fornirà la prestazione di ricovero.
Art. 3.
Soggetti richiedenti
1. Possono presentare richiesta di autorizzazione al ricovero di cui al presente regolamento gli Enti del servizio sanitario regionale.
Art. 4.
Requisiti dei beneficiari
1. Il beneficiario per il quale è presentata richiesta di autorizzazione al ricovero deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino e residente in un Paese non appartenente all'Unione Europea e con il quale non sussistono rapporti convenzionali o accordi bilaterali con l'Italia in materia di assistenza sanitaria;
b) essere affetto da una patologia severa non a carattere cronico, il cui trattamento riveste carattere di urgenza (pericolo di vita, aggravamento della malattia comportante grave disabilità fisica) e non può essere erogato nel Paese di residenza;
c) non essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione);
d) entrare in territorio italiano unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario autorizzato con rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo 286/1998.
Art. 5.
Modalità per la presentazione della richiesta
1. Il soggetto richiedente presenta la richiesta, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di seguito Direzione.
2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contiene:
a) i dati anagrafici del beneficiario e l'indicazione della sua data di arrivo in Italia;
b) la dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente che tutte le procedure burocratiche per l'ottenimento del visto di ingresso in Italia saranno regolarmente espletate;
c) la dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente a provvedere, con risorse esterne al Fondo sanitario regionale, agli oneri relativi al trasporto, viaggio, soggiorno del beneficiario ed eventualmente del suo accompagnatore fino alla fine del percorso di cura e al successivo rientro al Paese di residenza nonchè alle spese connesse alla prestazioni sanitarie relative al ricovero eccedenti l'ammontare del rimborso regionale.
3. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
a) una relazione clinica, sottoscritta da un medico di una struttura sanitaria del Paese di provenienza, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana o inglese, attestante le condizioni di salute del soggetto interessato e il carattere di urgenza del ricovero, corredata dalla documentazione che si ritiene utile ai fini dell'inquadramento della patologia;
b) una dichiarazione, sottoscritta da un medico di una struttura sanitaria del Paese di provenienza ovvero altra idonea documentazione attestante la non disponibilità di cure adeguate alla complessità della situazione clinica nel Paese di residenza;
c) la dichiarazione del beneficiario o, se minore, del suo rappresentante legale, di non essere in possesso dei titoli per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) e che egli richiede l'ingresso unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario preventivamente autorizzato ai sensi del presente regolamento;
d) l'indicazione del costo previsto per l'intervento di ricovero, calcolato secondo il sistema di classificazione del «Diagnosis-Related Group (DRG)», correlato alla prestazione di ricovero richiesta e alle eventuali ulteriori prestazioni a essa collegate.
e) l'informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»).
Art. 6.
Istruttoria della richiesta e costituzione
della Commissione di valutazione
(modificato dall'articolo 1 dell'allegato al DPR 228/2019 - ndr)
1. La richiesta è valutata da un'apposita Commissione, costituita presso la Direzione con decreto del Direttore centrale, la quale valuta la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e provvede a richiedere eventuali integrazioni.
2. La Commissione è composta da un medico specializzato in medicina legale e delle assicurazioni e da due dipendenti della Direzione.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la Direzione comunica al soggetto richiedente l'accoglimento della richiesta o il suo eventuale diniego.
4. Le richieste sono finanziate sino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di presentazione di più richieste che esauriscono le risorse stanziate, è attribuita priorità alle richieste che coinvolgono pazienti minori e a quelle che rivestono maggiore carattere di urgenza per il rischio di sopravvivenza o di grave disabilità fisica qualora non sia sottoposto al trattamento richiesto.
5. La Direzione, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3, provvede a indicare l'importo del rimborso assentito per l'intervento, previa verifica della correttezza del «Diagnosis-Related Group» (DRG), correlato alla prestazione di ricovero accolta e alle eventuali ulteriori prestazioni a essa collegate e della disponibilità residua di bilancio.
Art. 7.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa:
a) i costi relativi al ricovero comprensivi delle indagini diagnostiche e delle terapie farmacologiche o riabilitative connesse all'intervento nella misura prevista dal tariffario regionale delle prestazioni di ricovero ospedaliero in vigore;
b) i costi relativi alle prestazioni eseguite in regime ambulatoriale, connesse all'intervento, nella misura prevista dal tariffario regionale in vigore;
c) i costi relativi alla terapia farmacologica connessa all'intervento prescritta all'atto della dimissione del paziente per un periodo non superiore a 60 giorni.
2. La terapia farmacologica prescritta all'atto della dimissione del paziente è effettuata per il tramite della farmacia ospedaliera.
3. Qualora, successivamente alla presentazione della richiesta e
prima della liquidazione del rimborso, emergano costi ulteriori o
diversi rispetto a quelli originariamente indicati, il soggetto
richiedente può integrare la richiesta con apposita comunicazione
alla Direzione. In tal caso, fermo restando i limiti previsti
all'art. 10, la Commissione, entro quindici giorni, provvede a una
nuova valutazione di conformità dei costi, ai sensi dell'art. 6,
comma 5, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
(modificato dall'articolo 2
dell'allegato al DPR 228/2019 - ndr)
Art. 8.
Liquidazione del rimborso
1. La richiesta di rimborso delle spese di ricovero è trasmessa, da parte della struttura sanitaria regionale interessata, alla Direzione al termine del ricovero ovvero al momento in cui non è più necessario effettuare ulteriori ricoveri o prestazioni sanitarie correlate.
2. La richiesta di rimborso è corredata dalla seguente documentazione:
a) copia della scheda nosologica relativa al ricovero effettuato ovvero altra idonea documentazione in caso di prestazione eseguita in regime ambulatoriale o in caso di somministrazione di farmaci attraverso la struttura ospedaliera;
b) la dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato B:
1) della spesa totale della prestazione di ricovero effettuata e delle eventuali ulteriori prestazioni connesse, calcolato secondo il sistema di classificazione del «Diagnosis-Related Group (DRG)» ovvero nella misura prevista dal tariffario regionale in vigore;
2) della spesa coperta dal rimborso regionale;
3) dell'importo dell'eventuale cofinanziamento a copertura della spesa totale dell'intervento di ricovero, qualora eccedente il rimborso regionale concesso.
3. La Direzione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede al rimborso a favore della struttura sanitaria regionale sulla base della documentazione di cui ai commi precedenti e nei limiti dell'importo massimo, previsto annualmente per ciascun ricovero.
4. Il rimborso non può esser concesso per spese sostenute nell'anno solare precedente a quello della richiesta.
Art. 9.
Richiesta di nuovo ricovero
1. Nel caso di necessità di un ulteriore ricovero, anche se collegato alla medesima patologia, qualora il paziente, dopo le dimissioni, sia rientrato nel Paese di provenienza, è necessario presentare una nuova richiesta.
2. Nel caso di necessità di ulteriore ricovero collegato alla medesima patologia, qualora il paziente dopo le dimissioni non sia rientrato nel Paese di provenienza, è sufficiente una integrazione della precedente richiesta, da parte del soggetto richiedente, contenente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria regionale interessata che attesti le ragioni, le modalità, la durata del nuovo ricovero e il costo previsto calcolato secondo il sistema di classificazione del «Diagnosis-Related Group» (DRG).
3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, la
Commissione valuta l'accoglibilità dell'integrazione richiesta o il
suo eventuale diniego e la Direzione ne dà comunicazione al soggetto
richiedente.
(modificato dall'articolo 3, comma 1,
dell'allegato al DPR 228/2019 - ndr)
4. Ove, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, la
Commissione stia procedendo alla valutazione di altra richiesta e le
disponibilità finanziarie non consentano la finanziabilità di
entrambi gli interventi, la medesima Commissione valuta, sulla base
degli elementi clinici, quale sia il ricovero a cui attribuire la
priorità.
(modificato dall'articolo 3, comma 2,
dell'allegato al DPR 228/2019 - ndr)
Art. 10.
Risorse disponibili
1. Il limite massimo previsto per ciascun ricovero è definito annualmente con decreto del direttore centrale della Direzione, tenuto conto delle risorse stanziate nel relativo capitolo di spesa.
Art. 11.
Disposizione transitoria
1. Per l'annualità 2016 il limite massimo previsto per ciascun ricovero è pari a Euro 30.000,00.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis).