Abruzzo - Legge 12/16 - articolo 6: Inserimento dell'art. 5-bis alla legge regionale n. 32/2007

  Articolo 6 - Inserimento dell'art. 5-bis alla legge regionale n. 32/2007

(Regione Abruzzo - legge regionale n. 12, 2 maggio 2016)

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 32/2007 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Direzione sanitaria delle strutture sanitarie e socio-sanitarie). - 1. Ogni struttura deve essere dotata di un direttore sanitario.

2. Nelle case di cura il direttore sanitario è un medico specializzato in igiene e medicina preventiva o discipline equipollenti.

3. Nelle case di cura con un numero di posti letto superiore a centocinquanta l'incarico di direttore sanitario è conferito al medico che, oltre ai requisiti di cui al comma 2, ha svolto, per almeno cinque anni anche non continuativi funzioni di direzione sanitaria in strutture pubbliche o private. Al direttore sanitario è vietata ogni funzione di diagnosi e cura.

4. La funzione di direttore sanitario di casa di cura è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società titolare o gerente.

5. E' vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario in più case di cura private. E' vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario in più strutture residenziali afferenti a diversi erogatori. E' vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario in più di tre strutture residenziali, e, comunque fino ad un tetto massimo di 200 posti letto. E' vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario in più di tre strutture ambulatoriali o poliambulatoriali private.

6. Il titolare o gestore della struttura e il direttore sanitario verificano l'esistenza di incompatibilità relative al personale operante a qualsiasi titolo nella struttura e ne assumono la responsabilità ai sensi della normativa vigente.».


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