(Regione Abruzzo - legge regionale n. 12, 2 maggio 2016)
1. L'art. 5 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio). - 1. Il legale rappresentante della struttura autorizzata ai sensi dell'art. 4, con cadenza triennale, presenta al comune territorialmente competente una autodichiarazione, in conformità alla normativa vigente, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal manuale di autorizzazione.
2. Il comune trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al competente Dipartimento della giunta regionale ed al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, che dispone le attività di vigilanza e controllo sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi.
3. Il Dipartimento regionale competente, in qualsiasi momento, mediante attività ispettive del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, verifica il possesso dei requisiti minimi autorizzativi.
4. Il Dipartimento di prevenzione, entro trenta giorni, comunica l'esito delle verifiche effettuate al comune, alla regione nell'ipotesi di cui al comma 3, ed alla struttura interessata.
5. In caso di accertamento di incongruità o di mancanza di uno o più requisiti minimi autorizzativi, ovvero di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera f), il comune assegna alla struttura un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni, diffidandola ad eliminare le incongruità riscontrate, ovvero a procedere al ripristino delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera f) entro un lasso di tempo determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. Il comune valuta le giustificazioni entro quindici giorni dalla presentazione. Nei casi di non validità o di mancata presentazione delle giustificazioni e comunque decorso inutilmente il termine della diffida, il comune sospende, anche per parte delle attività, l'autorizzazione all'esercizio della struttura.
6. Il Comune adotta un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio in caso di mancato ripristino nei successivi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 5.
7. In ogni caso l'autorizzazione di cui all'art. 4 è revocata in presenza di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 5 nei due anni successivi dal primo provvedimento di sospensione.
8. In presenza di carenze comportanti grave pregiudizio per la salute e l'incolumità delle persone, accertate dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, il comune ordina l'immediata sospensione, anche parziale, dell'attività.
9. Il comune dispone, con efficacia immediata, la chiusura della struttura in mancanza dei titoli autorizzativi prescritti dalla presente legge. Trovano inoltre applicazione le vigenti norme penali e le sanzioni amministrative di cui all'art. 5-quater, comma 1.».