Abruzzo - Legge 12/16 - articolo 16: Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/2007

  Articolo 16 - Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/2007

(Regione Abruzzo - legge regionale n. 12, 2 maggio 2016)

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2007 sono aggiunti, in fine, i due periodi seguenti:

«Oltre alla diffida prevista dall'art. 5, comma 5, alla struttura si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 5-quater, comma 1, lettera b) in caso di mancata o intempestiva presentazione della domanda di autorizzazione definitiva. Decorso inutilmente il termine concesso nell'atto di diffida, il comune dispone l'immediata revoca dell'autorizzazione all'esercizio.».

La presente legge regionale sarą pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


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