(Regione Abruzzo - legge regionale n. 12, 2 maggio 2016)
1. L'art. 10 della legge regionale n. 32/2007 č sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Compiti dei comuni). - 1. Il Comune provvede a:
a) rilasciare le autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie nei modi e nei termini definiti dalla presente legge;
b) rilasciare le autorizzazioni all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie nei modi e nei termini definiti dalla presente legge;
c) adottare gli atti ed i provvedimenti di cui agli articoli 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater.».