Abruzzo - Legge 12/16 - articolo 12: Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 32/2007

  Articolo 12 - Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 32/2007

(Regione Abruzzo - legge regionale n. 12, 2 maggio 2016)

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/2007 č sostituito dal seguente:

«1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii..».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/2007, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «anche in riferimento alle attivitą di verifica e controllo».

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/2007, primo rigo, le parole «la direzione sanitą» sono sostituite dalle parole «il competente Dipartimento della giunta regionale». Le parole «Agenzia sanitaria regionale» sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/2007, in fine, č aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) decurtazione da apportare alla remunerazione delle prestazioni rese in difetto, anche parziale, dei requisiti minimi di autorizzazione o di accreditamento di cui ai vigenti manuali, o a seguito di inadempienze contrattuali diverse da quelle di cui all'art. 7, comma 4, lettera c).».


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