Abruzzo - Legge 12/16 - articolo 11: Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007

  Articolo 11 - Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007

(Regione Abruzzo - legge regionale n. 12, 2 maggio 2016)

1. Al comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007, in fine, dopo il punto, č aggiunta la seguente frase: «In caso di sospensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7.».

2. Il comma 2 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007 č sostituito dal seguente:

«2. Qualora la struttura non provveda alla regolarizzazione, entro sei mesi dall'accertamento delle irregolaritą, l'accreditamento č automaticamente revocato.».

3. Il comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007 č soppresso.


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