(Regione Abruzzo - legge regionale n. 12, 2 maggio 2016)
1. Al comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007, in fine, dopo il punto, č aggiunta la seguente frase: «In caso di sospensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7.».
2. Il comma 2 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007 č sostituito dal seguente:
«2. Qualora la struttura non provveda alla regolarizzazione, entro sei mesi dall'accertamento delle irregolaritą, l'accreditamento č automaticamente revocato.».
3. Il comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007 č soppresso.