(Regione Abruzzo - legge regionale n. 12, 2 maggio 2016)
1. L'art. 7 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale). - 1. Il Dipartimento della salute, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento.
2. Entro quindici giorni dalla conclusione delle verifiche di cui al comma 1, il Dipartimento regionale competente ne comunica gli esiti alla struttura e, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti di cui al vigente manuale di accreditamento, concede dieci giorni per la presentazione di giustificazioni, diffidando la struttura ad eliminare le carenze accertate entro e non oltre un lasso di tempo che andrà determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. La direzione competente della giunta regionale valuta le giustificazioni nei successivi quindici giorni dalla presentazione. In caso di mancanza o non validità delle giustificazioni presentate, e comunque decorso inutilmente il termine della diffida, la giunta regionale dispone:
a) la revoca dell'accreditamento nel caso di carenza dei requisiti di primo livello di cui alla lettera A del vigente manuale di accreditamento;
b) il declassamento del livello di accreditamento e la modifica degli accordi contrattuali in corso, in caso di carenza dei requisiti relativi agli ulteriori livelli di accreditamento.
3. Il procedimento di cui al comma 2 trova applicazione in caso di mancata richiesta del rinnovo di cui al comma 4 dell'art. 6. In tal caso, si applica la sanzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.
4. La revoca dell'accreditamento istituzionale è disposta anche nei seguenti casi:
a) revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5;
b) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5-ter;
c) erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
d) inadempimento grave degli obblighi contrattuali, così come individuati nell'accordo contrattuale.
5. La revoca dell'accreditamento determina la risoluzione automatica degli accordi contrattuali in corso.
6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo contrattuale è disposta la sospensione dell'accreditamento.
7. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio, disposta ai sensi dell'art. 5, comporta la contestuale adozione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento.
8. La sospensione dell'accreditamento comporta la contestuale sospensione dell'accordo contrattuale. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione non possono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario, ad eccezione:
a) di quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture residenziali, che sono trasferiti ad altra struttura pubblica o privata secondo un programma predisposto dalla ASL territorialmente competente, di durata non superiore a sessanta giorni;
b) di quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture di ricovero per acuti, fino alla loro dimissione.
9. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio sanitario e comportano la revoca dell'accreditamento.