(Regione Sicilia - legge n. 2, 21 gennaio 2016)
1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22, č aggiunto il seguente periodo: «La BBR ha come obiettivo la ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettivitą in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell'ambito della sperimentazione clinica di farmaci, o la ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica, sempre che la disponibilitą di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi, da svolgersi con il consenso dell'interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca scientifica previsti dalla legge o negli altri casi di cui al paragrafo 8.1 dell'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 dell'11 dicembre 2014.».
2. Alla fine del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 22/2015, č aggiunto il seguente periodo: «Il trattamento dei dati personali correlato č effettuato previo sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle garanzie relative ai dati genetici previste dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali.».