(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. A conclusione del processo di riordino, si procede al rafforzamento organizzativo della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, in modo da assicurare un adeguato supporto all'esercizio delle nuove funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del sistema attribuito con la presente legge.
2. A tali fini e tenuto conto dei processi di riordino e razionalizzazione delle funzioni amministrative ed economico finanziarie connessi alla costituzione delle nuove aziende USL, un contingente di personale del servizio sanitario regionale, di qualifica non dirigenziale e dotato di adeguate competenze professionali, è comandato o trasferito alla Regione ed assegnato alla direzione di cui al comma 1. Tale contingente non può essere superiore alle dieci unità.