(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Le unità funzionali, di cui all'art. 67, comma 2, lettere a), b) e c), della l.r. 40/2005 sino all'adozione della deliberazione di Giunta Regionale di cui all'art. 67, comma 2-ter, come introdotto dalla presente legge, mantengono come ambito di operatività quello delle aziende USL soppresse.