(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. A decorrere dall'avvio delle nuove aziende sanitarie, i commissari delle aziende USL, di cui all'art. 13 della l.r. 28/2015, abrogata con la presente legge, assumono le funzioni di direttori generali delle costituite aziende per il tempo necessario all'espletamento delle attivitą di nomina previste dalla legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2016.