(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. All'art. 75 della l.r. 40/2005, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 per gli stranieri e i cittadini italiani non residenti in Toscana, fatti salvi i minorenni e le donne incinte, è garantito soltanto se l'utente è in regola con il pagamento dei ticket, anche con riferimento a prestazioni erogate in passato dal servizio sanitario regionale.».
2. All'art. 75 della l.r. 40/2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, le aziende sanitarie avviano, anche in forma sperimentale, iniziative tese a garantire ai cittadini residenti in Toscana, l'apertura oltre il normale orario, di almeno un presidio sanitario per provincia, per almeno una sera la settimana e almeno due domeniche ala mese, per alcuni servizi diagnostico specialistici anche al fine di ridurre le liste d'attesa.».