(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 71-quindecies della l.r. 40/2005 le parole: «64, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «64.2, comma 2».
2. Il comma 6 dell'art. 71-quindecies della l.r. 40/2005 č sostituito dal seguente:
«6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 71-bis, comma 3, nell'ottica del massimo risparmio ed economicitą dell'azione amministrativa, al fi ne di evitare duplicazioni, le societą della salute prioritariamente, ove reperibili, si avvalgono delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate dalla convenzione di cui all'art. 71-quater, comma 2, lettera a).».