(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Alla fine del comma 2 dell'art. 71 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «sociale integrata regionale» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire il soccorso territoriale, il pronto soccorso, l'osservazione, la medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza e il trasporto fra ospedali nelle patologie tempo dipendenti e traumi».
2. Alla fine del comma 6 dell'art. 71 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto del bacino utenza, di patologia e traumi tempo dipendenti, viabilità e tempi di trasporto».
3. Alla fine del comma 8 dell'art. 71 della l.r. 40/2005 è soppressa la parola «ospedaliero» e aggiunte le seguenti parole: «e osservazione ospedaliera, soccorso sanitario territoriale, trasporto sanitario, macroemergenza».