Toscana - Legge 84/15 - articolo 67: Dipartimenti ospedalieri - Inserimento dell'art. 69-ter nella l.r. 40/2005

  Articolo 67 - Dipartimenti ospedalieri - Inserimento dell'art. 69-ter nella l.r. 40/2005

(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)

1. Dopo l'art. 69-bis della l.r. 40/2005 č inserito il seguente:

«Art. 69-ter (Dipartimenti ospedalieri). - 1. Il dipartimento ospedaliero č il modello ordinario di governo operativo delle attivitą ospedaliere.

2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico-professionale in materia clinico-organizzativa e gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione ed utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e il compito di sviluppare il governo clinico nei percorsi assistenziali ospedalieri e le sinergie necessarie per l'integrazione con i percorsi territoriali.

3. Il direttore di dipartimento č nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unitą operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unitą operativa complessa cui č preposto.

4. La programmazione delle attivitą dipartimentali, negoziate con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti assegnati al dipartimento.».


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