(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Dopo il comma 2 dell'art. 69 della l.r. 40/2005 č inserito il seguente:
«2-bis. Per l'organizzazione delle professioni sanitarie il direttore generale procede secondo le disposizioni dell'art. 69-bis prevedendo almeno il dipartimento delle professioni sanitarie».