(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. L'art. 62 della l.r. 40/2005 č sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Responsabilitą delle strutture organizzative professionali). - 1. La responsabilitą dell'unitą operativa č attribuita dal direttore generale:
a) ad un dirigente del ruolo sanitario per le unitą operative titolari di funzioni operative sanitarie, ai sensi della normativa vigente;
b) ad un dirigente delle professioni sanitarie o sociali di cui alla legge 251/2000 per le unitą operative relative alle corrispondenti aree professionali classificate di livello dirigenziale secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
c) ad un collaboratore professionale, esperto delle professioni sanitarie o sociali di cui alla legge n. 251/2000 e della professione di assistente sociale per le unitą operative diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) ad un dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per le unitą operative titolari di funzioni operative di carattere tecnico ed amministrativo.
2. Per le unitą operative universitarie delle aziende ospedaliero-universitarie, gli incarichi sono conferiti dal direttore generale secondo le modalitą di cui all'art. 5 del decreto legislativo 517/1999.
3. Il responsabile delle unitą operative č denominato direttore.
4. In conformitą all'art. 15, comma 7-quater, del decreto delegato:
a) l'incarico di responsabile di sezione č attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, ad un dirigente con anzianitą di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico;
b) l'incarico di responsabile di unitą operativa semplice dipartimentale č attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento ad un dirigente con una anzianitą di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.».