(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Il comma 2 dell'art. 57 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
«2. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte della direzione aziendale anche i responsabili di zona, il direttore dei servizi sociali e il responsabile della rete ospedaliera.».
2. Al comma 3 dell'art. 57 della l.r. 40/2005 le parole: «; nelle aziende unità sanitarie locali all'ufficio di direzione così costituito possono essere chiamati a partecipare anche i direttori dei presidi ospedalieri» sono soppresse.
3. Il comma 4 dell'art. 57 della l.r. 40/2005 è abrogato.