(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «risorse disponibili.» sono aggiunte le seguenti:
«Tali servizi erogano anche prestazioni di medicina complementare e integrata, in base alla valutazione di comprovata efficacia e nel rispetto della programmazione regionale in materia.».
2. Alla lettera c) del comma 3, dell'art. 4 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «libera scelta» sono inserite le seguenti: «e i medici specialisti ambulatoriali interni».