(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Dopo il comma 1 dell'art. 30-bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto stabilito da eventuali disposizioni legislative o regolamentari a valenza nazionale, la determinazione delle poste del valore della produzione che compongono le entrate proprie correnti di cui al comma 1 è affidata a deliberazioni della Giunta regionale.».