(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 1, la commissione di cui all'art. 10, comma 4-quinquies, esprime apposito parere.».