(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della l.r. 40/2005 č aggiunto il seguente:
«2-bis. In relazione ai fondi di cui al comma 2, il piano sanitario e sociale integrato regionale individua criteri atti ad assicurare una equilibrata ripartizione di tali risorse tra le aziende ospedaliero universitarie».