(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Il comma 1 dell'art. 27 della l.r. 40/2005 č sostituito dal seguente:
«1. La Giunta regionale provvede annualmente, all'assegnazione alle aziende unitą sanitarie locali del fondo ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse secondo i criteri definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale finalizzati anche ad assicurare un'equa ripartizione delle risorse in funzione delle diverse condizioni socio ambientali del territorio delle aziende medesime.».