(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Dopo l'art. 23 della l.r. 40/2005 č inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Piano di area vasta). - 1. Il piano di area vasta č lo strumento attraverso il quale si armonizzano e si integrano, su obiettivi unitari di salute ed in coerenza con la programmazione regionale, i livelli di programmazione dell'azienda unitą sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera universitaria.
2. Il piano di area vasta, in particolare, coordina l'offerta complessiva dei percorsi assistenziali, definiti attraverso i dipartimenti interaziendali di area vasta, garantendo l'appropriatezza degli interventi, anche tenendo conto delle particolari condizioni delle zone disagiate e montane del territorio.
3. Il piano di area vasta č proposto dal direttore per la programmazione di area vasta, coadiuvato dal comitato operativo, di cui all'art. 9-ter, comma 4.
4. Il piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e il Rettore dell'universitą per quanto di competenza, č trasmesso alla Giunta regionale che ne controlla la conformitą con il piano sanitario e sociale integrato regionale e lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, entro quaranta giorni dal ricevimento.
5. Il piano di area vasta ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale ed č aggiornato annualmente.».