(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 40/2005 č inserita la seguente:
«c-bis) rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, montane, insulari e di confine, alla loro identitą territoriale, alle esperienze ospedaliere maturate.»