(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è abrogata.
2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della l.r.40/2005 è inserito il seguente:
«1-bis) la Giunta regionale approva i piani di area vasta, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 23-bis comma 4.
3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:
«d-bis) impartisce direttive alle aziende sanitarie per la definizione dello statuto e dei regolamenti interni, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 50, comma 1;».
4. Alla lettera e) del comma 3 dell'art. 10 della l.r.40/2005 dopo la parola: «parere» sono inserite le seguenti: «, sentita la commissione consiliare competente,».
5. Dopo il comma 4-quater dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: «4-quinquies. Ai fini della valutazione della reale efficacia delle tecnologie, della loro appropriatezza ed efficienza, dei benefici clinici e organizzativi ad esse legati, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, la Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari.».
6. Dopo il comma 4-quinquies dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
«4-sexies. La Commissione, di cui al comma 4-quinquies, è composta:
a) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie, con funzioni di coordinamento;
b) dai direttori per la programmazione di area vasta o loro delegati;
c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;
d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;
e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.».
7. Dopo il comma 4-sexies dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
«4-septies. La Giunta regionale definisce con specifico atto le modalità di funzionamento della Commissione di valutazione delle tecnologie sanitarie.».
8. Dopo il comma 4-septies dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
«4-octies. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi di esperti individuati all'interno del servizio sanitario regionale, del Consiglio sanitario regionale, della Commissione terapeutica regionale e degli organismi di governo clinico della Regione.».