(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituita dalla seguente:
«a) per area vasta, l'ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero universitaria».
2. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:
«q-bis) per rete pediatrica regionale, il complesso di obiettivi, modelli organizzativi e percorsi clinico assistenziali condivisi nei principali ambiti di assistenza pediatrica che garantiscano le migliori cure disponibili e la presa in carico e assistenza più adeguata al paziente pediatrico nel luogo più vicino alla sua residenza, sia in ambito ospedaliero che territoriale, in forma coordinata».
3. Il numero 1 della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
«1) area funzionale, per le attività tecnico amministrative del centro direzionale;».
4. Dopo il numero 1 della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
«1-bis) articolazioni organizzative funzionali multidisciplinari e multi professionali per la gestione dei percorsi clinici per specifiche tipologie di pazienti in ambito ospedaliero e nella continuità ospedale territorio».
5. Il numero 3 della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è abrogato.
6. Il numero 1 della lettera u) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
«1) unità operativa, che è dotata di piena autonomia tecnico-professionale ed è direttamente titolare di una funzione operativa; le attività organizzative dell'unità operativa sono svolte in coerenza ed in modo integrato con la programmazione e le direttive gestionali del dipartimento multidisciplinare di appartenenza;».
7. Dopo il numero 1 della lettera u) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
«1-bis) unità operativa semplice dipartimentale, la cui autonomia tecnico-professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile del dipartimento di riferimento; l'unità operativa semplice dipartimentale è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie;».
8. Alla lettera v) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».