(Regione Friuli Venezia Giulia - Decreto del Presidente della Regione n. 235, 11 novembre 2015)
Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 17/2014.
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 25 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) disciplina la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
Art. 2.
Soggetti beneficiari
(modificato dal DPR 126/17,
allegato, articolo 2 - ndr)
1. Possono presentare progetti di ricerca i soggetti pubblici del Friuli-Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, le Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e gli enti ed istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.
2. Un singolo progetto di ricerca può essere presentato anche da più soggetti tramite un unico ente capofila.
Art. 3.
Bando, modalità e termini di presentazione delle domande
(modificato dal DPR 126/17,
allegato, articolo 3 - ndr)
1. Con bando, adottato con decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sono definite le aree di ricerca di interesse regionale. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione nel BUR e mediante altre eventuali forme ritenute idonee.
2. Le domande sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro il termine perentorio stabilito dal bando stesso decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le domande sono inviate, in conformità alla disciplina vigente per i diversi soggetti partecipanti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o posta PEC con firma digitale oppure consegnate a mano. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) in caso di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale di accettazione e si considerano presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora i termini coincidano con una giornata non lavorativa, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo seguente. Le domande che pervengono oltre i termini vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente.
Art. 4.
Contenuti e modalità di presentazione della domanda di
contributo
(modificato dal DPR 126/17,
allegato, articolo 4 - ndr)
1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato.
2. La domanda contiene:
a) la denominazione del richiedente con l'indicazione del legale rappresentante;
b) l'eventuale indicazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2;
c) l'ammontare del costo del progetto ripartito per ciascuna annualità.
3. Alla domanda è allegato:
a) il progetto di ricerca, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile scientifico, dal quale devono emergere con chiarezza gli obiettivi da raggiungere e, nel caso di progetto articolato in più fasi, per ciascuna fase progettuale la relativa durata e obiettivi;
b) un prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cronoprogramma e del cofinanziamento suddiviso per tipologie di spesa;
c) copia dell'eventuale accordo di collaborazione stipulato tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
4. In assenza di uno solo dei documenti di cui al comma 3, la domanda è inammissibile.
5. Sono, inoltre, inammissibili le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dal bando di cui all'art. 3;
b) prive di valida sottoscrizione.
6. Eventualmente dovranno essere allegati il parere positivo del Comitato etico di riferimento, qualora la tipologia della ricerca lo renda necessario e, in caso di cofinanziamento, una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la medesima finalità.
Art. 5.
Esame dei progetti e criteri per la concessione del contributo
(modificato dal DPR 126/17,
allegato, articolo 5 - ndr)
1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia effettua un esame della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei progetti.
2. I progetti che superano la fase di cui al comma 1 sono esaminati dalla commissione di cui al comma 4.
3. I progetti di ricerca dovranno essere finalizzati e, pertanto, rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario regionale attraverso risultati rapidamente trasferibili allo stesso, in termini di efficienza, efficacia operativa, economicità e qualità delle prestazioni. Il responsabile scientifico e il personale collaboratore della ricerca dipendente o convenzionato con strutture pubbliche non potranno percepire alcun compenso per lo svolgimento della ricerca.
4. I progetti di ricerca presentati sono valutati da una commissione nominata dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge finanziaria 2014). A tal fine ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio massimo di 100:
a) validità tecnico-scientifica, 30 punti;
b) trasferibilità degli esiti al Servizio sanitario regionale, 20 punti;
c) congruità proposta budget, dotazione risorse adeguate, 25 punti;
d) qualificazione del responsabile scientifico, 15 punti;
e) valore aggiunto dell'eventuale aggregazione tra più partecipanti al progetto, 10 punti.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato dal bando.
6. In caso di necessità, la Direzione centrale può richiedere per una sola volta la documentazione integrativa, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.
7. Sono inseriti in graduatoria i progetti ai quali è attribuito il punteggio minimo indicato nel bando.
8. Il dirigente competente approva la graduatoria con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.
9. La graduatoria indica:
a) i progetti ammissibili e finanziabili;
b) i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse;
c) i progetti non ammissibili e la relativa motivazione.
10. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse annue disponibili. In caso di disponibilità di ulteriori risorse si procede allo scorrimento della graduatoria.
Art. 6.
Variazioni e proroghe dei termini delle attività progettuali
(modificato dal DPR 126/17,
allegato, articolo 6 - ndr)
1. Le istanze di variazione delle attività progettuali sono presentate entro e non oltre i novanta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività progettuali. In ogni caso non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto inizialmente presentato.
2. L'istanza di variazione, debitamente motivata, è corredata dal prospetto dei costi riformulato. Entrambi i documenti sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile scientifico. I nuovi eventuali costi indicati devono essere comunque coerenti con il quadro generale di progetto e sono ammissibili solo se sostenuti successivamente alla presentazione della relativa istanza anche economica.
3. La Direzione centrale si pronuncia sulle istanze di variazione entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le variazioni sono autorizzate con comunicazione scritta della Direzione centrale. Nel caso la variazione richiesta comporti esclusivamente variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa ammissibili che incidano in misura inferiore al 20 per cento di ogni tipologia di spesa è sufficiente una comunicazione scritta senza bisogno dell'approvazione regionale.
4. L'accoglimento dell'istanza di variazione non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso.
5. Qualora la variazione progettuale comporti un minor costo ammissibile rispetto a quello previsto dal progetto inizialmente presentato, la Direzione centrale procede alla proporzionale rideterminazione del contributo concesso.
6. Eventuali richieste di proroga dei termini di realizzazione del progetto sono debitamente motivate e presentate alla Direzione centrale entro e non oltre i sessanta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività progettuali. Le proroghe possono essere concesse per un periodo non superiore a sei mesi.
7. La Direzione centrale si pronuncia sulle richieste di proroga entro trenta giorni dal ricevimento delle relative istanze. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000. Le proroghe sono concesse con comunicazione scritta della Direzione centrale.
8. La proroga dei termini conclusivi di realizzazione del progetto comporta l'automatica proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione.
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione o di proroga, ovvero di presentazione della stessa oltre i termini di cui ai commi 1 e 6, sono comunque riconosciuti i costi sostenuti nel limite dell'importo concesso per singola voce di spesa e fino al termine di durata progettuale originariamente stabilito.
Art. 7.
Durata dei progetti
1. I progetti di ricerca possono avere durata annuale, biennale o triennale.
2. Non sono ammissibili progetti di durata inferiore all'anno o superiore al triennio.
Art. 8.
Tipologia e percentuale di spesa e misura del contributo
(modificato dal DPR 126/17,
allegato, articolo 7 - ndr)
1. Le spese ammissibili e le relative percentuali sono specificate nel bando, in relazione all'oggetto della ricerca, nell'ambito delle tipologie di seguito indicate:
a) ore uomo di personale non dipendente;
b) missioni, trasferte;
c) pubblicazioni e diffusione di risultati;
d) elaborazione e analisi dati;
e) attrezzature e equipaggiamento;
f) consumabili e rifornimenti;
g) spese generali quali utenze, attività di segreteria, cancelleria e spese postali, nella misura massima del 10 per cento del finanziamento concesso, se direttamente riferibili all'iniziativa.
2. Il contributo è concesso nella misura indicata nel bando, fino ad un massimo dell'80 per cento del costo ammissibile.
3. Il contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di euro 200.000 a progetto.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare l'ultimo beneficiario utilmente collocato in graduatoria nella percentuale di cui al comma 2, il contributo può essere concesso per una percentuale inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento proprio, dei partner o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto. Ove il beneficiario non assicuri la copertura del costo totale del progetto, si provvede a finanziare il progetto successivamente inserito in graduatoria, che dovrà soddisfare le medesime condizioni per il finanziamento.
Art. 9.
Erogazione del contributo
(modificato dal DPR 126/17,
allegato, articolo 8 - ndr)
1. L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:
a) in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso;
b) in relazione agli stati di avanzamento intermedi, a seguito della verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 10, in misura non superiore al 40 per certo del contributo concesso;
c) il rimanente a saldo, a conclusione del progetto, a seguito della verifica della rendicontazione finale complessiva presentata dal capofila ed attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.
2. Il contributo è erogato al soggetto beneficiario che ha presentato la domanda il quale, nei casi di cui all'art. 2, comma 2, provvede al riparto tra i diversi soggetti che sono parti dell'accordo di collaborazione.
3. Le erogazioni tengono conto dei limiti di budget, correlati al patto di stabilità e crescita.
Art. 10.
Erogazioni per stato di avanzamento
(modificato dal DPR 126/17,
allegato, articolo 9 - ndr)
1. Per richiedere l'erogazione della quota di contributo prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), il capofila di progetto presenta una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di progetto, corredata da una relazione finanziaria dei costi sostenuti.
Art. 11.
Rendicontazione
(modificato dal DPR 126/17,
allegato, articolo 10 - ndr)
1. La rendicontazione viene effettuata ai sensi del capo III del titolo II della legge regionale n. 7/2000 e delle specifiche diposizioni indicate nel bando e nel decreto di concessione.
2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.
3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata, i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.
4. Qualora a seguito della verifica della documentazione presentata in sede di rendicontazione sia riscontrata una spesa complessiva inferiore a quella ammessa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato e, se l'importo rideterminato risulta inferiore alle anticipazioni già erogate, il beneficiario è tenuto a restituire l'eccedenza nei termini indicati dalla Direzione centrale.
5. Eventuali richieste di proroga del termine di rendicontazione sono presentate alla Direzione entro e non oltre i venti giorni antecedenti alla scadenza dello stesso. Le proroghe sono concesse con comunicazione scritta della Direzione centrale.
Art. 12.
Controlli e ispezioni
1. L'Amministrazione regionale può disporre, anche a campione, controlli e ispezioni e, in generale, chiedere la presentazione di documenti e chiarimenti, al fine di verificare il rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari.
2. La documentazione giustificativa delle spese deve essere conservata e resa disponibile per eventuali controlli.
Art. 13.
Collaborazione con l'Amministrazione regionale
(modificato dal DPR 126/17,
allegato, articolo 11 - ndr)
1. Il responsabile scientifico dei progetti ammessi trasmette all'Amministrazione regionale, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, una sintesi della ricerca in formato Word, anche ai fini della pubblicazione su siti web e, ove richiesto, assicurerà la propria collaborazione, nei dodici mesi successivi alla conclusione della ricerca medesima, per garantire le ricadute della ricerca finalizzata stessa a livello di programmazione socio-sanitaria regionale, organizzativa-gestionale e di setting assistenziali.
Art. 14.
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale n. 7/2000.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.