Sicilia - Legge 22/15 - articolo 1: Definizione e scopo della biobanca di ricerca

  Articolo 1 - Definizione e scopo della biobanca di ricerca

(Regione Sicilia - legge n. 22, 1 ottobre 2015)

1. La biobanca di ricerca, di seguito BBR, č un'unitā di servizio, senza scopo di lucro diretto, finalizzata alla raccolta ed alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione di materiale biologico umano ad enti e gruppi di ricerca regionali, nazionali e internazionali, ad esclusione delle attivitā previste dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2/16 - ndr)

2. La BBR comprende sia le biobanche genetiche e di popolazione sia le biobanche per lo studio di una determinata patologia geneticamente non trasmissibile. Le BBR di popolazione conservano i campioni biologici, quali ad esempio cellule, tessuti e liquidi biologici, che provengono da soggetti che possono far parte della popolazione generale, o di particolari popolazioni, come quelle caratterizzate da una ridotta variabilitā genetica dovuta all'isolamento ed a una forte endogamia. Le BBR di patologia conservano campioni biologici che provengono da soggetti affetti da specifiche patologie e da individui sani, in particolare: persone e famiglie con patologie rare e comuni, individui o gruppi di popolazioni affetti da patologie genetiche e idonei per studi di farmaco genetica, gruppi di popolazione di controllo. I campioni biologici possono essere raccolti in molteplici ambiti clinici, come nell'ambito di trials o di specifici progetti di ricerca, o sono prelevati da pazienti, previa acquisizione del consenso informato, in grado di portare valore aggiunto alla biobanca.

3. La BBR gestisce materiale biologico umano, in particolare campioni di tessuto, cellule, linee cellulari, liquidi biologici, DNA, RNA, microvescicole extracellulari.

4. Le fonti del materiale biologico gestito dalle BBR sono rappresentate da materiale specificatamente prelevato e conservato per successivo uso di ricerca, surplus di materiale derivato da interventi diagnostici, tra cui screening, o terapeutici e materiale donato per trapianto e non idoneo allo scopo.
(vedi modifica introdotta dall'
articolo 1, comma 2, della legge regionale 2/16 - ndr)

5. La BBR assicura la distribuzione dei materiali biologici conservati a ricercatori di altre strutture regionali, nazionali e internazionali che ne facciano richiesta.

6. Tutti gli enti sanitari, pubblici e privati, possono contribuire alla raccolta di campioni conservati presso la BBR, previa accettazione del Comitato di valutazione di cui all'articolo 4, comma 3.

7. La tipologia del materiale biologico da destinare al bancaggio deve essere coerente con l'expertise della struttura sede della BBR.


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