Friuli - Legge 16/15 - articolo : Modifiche alla legge regionale n. 4/2015

  Articolo 1 - Modifiche alla legge regionale n. 4/2015

(Regione Friuli-Venezia Giulia - legge n. 16, 10 luglio 2015)

1. Alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità). - 1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove la possibilità della persona di rendere esplicite con certezza le proprie determinazioni in ordine ai trattamenti sanitari, nell'ambito del Servizio sanitario regionale e in tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale, e anche per l'ipotesi in cui la persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge.

2. La Regione Autonoma, per le finalità di cui al comma 1, istituisce un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con accesso ai dati tramite la Carta regionale dei servizi, disciplinando in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta di tali medesime dichiarazioni anticipate, in osservanza e in attuazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonchè nel rispetto della normativa in materia a livello nazionale, europeo e internazionale.

3. La Regione Autonoma favorisce altresì la possibilità di rendere esplicita, contestualmente al deposito nel registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, la volontà in merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti, promuovendo inoltre periodiche iniziative pubbliche finalizzate a ricordare e promuovere la possibilità di effettuare tali dichiarazioni.»;

b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione garantisce al cittadino una compiuta informazione sugli accertamenti e i trattamenti sanitari, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, assicurando la possibilità di presentare all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente un atto, avente data certa con firma autografa, contenente la dichiarazione anticipata della persona di essere o meno sottoposta a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.»;

2) il comma 5 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il soggetto dichiarante può rilasciare l'autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti l'esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento o anche del suo contenuto, in osservanza della normativa statale, europea e internazionale sul trattamento dei dati personali e sulla protezione della riservatezza, nonchè nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9.»;

c) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Nella dichiarazione anticipata l'interessato può nominare uno o più soggetti, ai fini della presente legge denominati fiduciari, per l'interlocuzione e il contraddittorio con il Servizio sanitario regionale concernente la dichiarazione anticipata medesima.»;

d) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario sono rilasciate per il momento in cui intervenga lo stato di incapacità decisionale del predisponente e non possono essere modificate o revocate se non su richiesta del dichiarante, non necessitando comunque di alcuna conferma successiva al rilascio.»;

e) il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso alla banca dati e gli atti inerenti alla gestione della stessa sono protetti e limitati al personale autorizzato dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, in osservanza della normativa statale, europea e internazionale sul trattamento dei dati personali e sulla protezione della riservatezza, nonchè nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


premessa