Toscana - Legge 47/15 - articolo 6: Norme di prima applicazione

  Articolo 6 - Norme di prima applicazione

(Regione Toscana - legge regionale n. 47, 13 aprile 2015)

1. Per gli anni 2014 e 2015 le risorse per le attivitā di cui all'art. 76-quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), sono determinate nel modo seguente:

a) le risorse per le associazioni ed i comitati della CRI sono attribuite sulla base dei dati conclusivi dell'attivitā di trasporto sanitario di emergenza urgenza, afferenti agli esercizi 2014 e 2015, acquisiti dalle aziende sanitarie;

b) le risorse per gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e per il Comitato regionale della CRI, sono determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi dell'art. 76-novies, comma 3, della l.r. 40/2005.

La presente legge č pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


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