(Regione Toscana - legge regionale n. 47, 13 aprile 2015)
1 Alla fine del comma 1 dell'art. 76-quinquies della l.r. 40/2005 sono inserite le parole: "e l'eventuale scelta dell'organismo rappresentativo con delega allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 76-quater", comma 1-bis.".