(Regione Toscana - legge regionale n. 47, 13 aprile 2015)
1 Il comma 3 dell'art. 76-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
"3. Il sistema territoriale di soccorso è composto dalle aziende unità sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 76-quinquies, nonchè dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI."
2. Il comma 4 dell'art. 76-ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"4. Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario adibito a tale servizio, nonchè dalle strutture degli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI, e dal relativo personale, garantisce le seguenti funzioni:
a) intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti;
b) ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;
c) trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso;
d) supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema.".