1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la lettera d) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, sono abrogati.
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, č cosė sostituito:
"3. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono proposti dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano."