1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, sono così sostituiti:
"2. Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 1 devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, consistente in una prova d'ascolto, in una prova scritta e in una prova orale.
3. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è effettuato a cura di un esperto/un'esperta nella lingua italiana e di un esperto/un'esperta nella lingua tedesca. Esso mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nei bandi delle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge.
4. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche può essere sostenuto anche indipendentemente dalle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge.
5. L'attestazione di superamento dell'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è valida ai soli fini della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche."
2. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
"5. La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche, forma la graduatoria degli idonei, previo esame della documentazione presentata e previo controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2."