Trentino-Bolzano - DPP 27.07.15 - articolo 2: Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, recante "Regolamento sulla formazione medica specialistica"

  Articolo 2 - Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, recante "Regolamento sulla formazione medica specialistica"

(Regione Trentino Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano - Decreto del Presidente della Provincia del 27 luglio 2015)

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, sono così sostituiti:

"2. Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 1 devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, consistente in una prova d'ascolto, in una prova scritta e in una prova orale.

3. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è effettuato a cura di un esperto/un'esperta nella lingua italiana e di un esperto/un'esperta nella lingua tedesca. Esso mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nei bandi delle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge.

4. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche può essere sostenuto anche indipendentemente dalle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge.

5. L'attestazione di superamento dell'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è valida ai soli fini della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche."

2. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

"5. La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche, forma la graduatoria degli idonei, previo esame della documentazione presentata e previo controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2."


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