1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:
"Art. 2.
Conoscenze linguistiche
1. Coloro che non sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento."
2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:
"Art. 3.
Esame di accertamento delle conoscenze
linguistiche
1. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche, che consiste in una prova d'ascolto, in una prova scritta e in una prova orale, è effettuato a cura di un esperto/un'esperta nella lingua italiana e di un esperto/un'esperta nella lingua tedesca. Esso mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nel bando di concorso di cui all'articolo 13 della legge.
2. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche può essere sostenuto anche indipendentemente dalla procedura selettiva per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale.
3. L'attestazione di superamento dell'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è valida ai soli fini della formazione specifica in medicina generale e della formazione medica specialistica di cui al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche."