(Regione Piemonte - legge regionale n. 13, 23 giugno 2015)
1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista fino alla definizione dell'ulteriore accordo previsto dall'articolo 10, comma 5, dell'Accordo, previa l'acquisizione di parere delle rispettive federazioni nazionali per l'estensione di tali disposizioni.