Piemonte - Legge 13/15 - articolo 6: Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali

  Articolo 6 - Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali

(Regione Piemonte - legge regionale n. 13, 23 giugno 2015)

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di sanità, la Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta:

a) dal responsabile della direzione della Giunta regionale competente in materia sanitaria;

b) da un rappresentante delle università presenti sul territorio regionale in cui è presente almeno una delle seguenti facoltà:

1) medicina e chirurgia;

2) veterinaria;

3) farmacia;

4) odontoiatria.

c) da un rappresentante per ciascuno degli indirizzi della medicina non convenzionale di cui all'articolo 2, designato dall'assessorato regionale competente in materia di sanità;

d) da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

e) da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei farmacisti;

f) da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei veterinari;

g) da un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).

3. I componenti della Commissione eleggono un presidente e un vicepresidente, scelti tra i propri membri.

4. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente della direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.

5. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

6. La Commissione dura in carica quattro anni ed è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

7. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.


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