(Regione Piemonte - legge regionale n. 13, 23 giugno 2015)
1. Gli Ordini professionali e la Regione, sulla base di protocolli d'intesa stipulati nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonchè delle disposizioni dell'Accordo, determinano:
a) i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine non convenzionali;
b) i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi indicati alla lettera a) ai fini dell'iscrizione negli elenchi;
c) le disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa statale vigente, tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
2. Sono validi i titoli, i diplomi e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo.
3. I protocolli determinano i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi, abilitati a rilasciare gli attestati riconosciuti ai fini della presente legge, nonchè le modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accreditamento medesimo.
4. I protocolli sono stipulati sulla base delle proposte presentate dalla Commissione regionale permanente per le medicine non convenzionali, ai sensi dell'articolo 7.