(Regione Piemonte - legge regionale n. 13, 23 giugno 2015)
1. Ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 3, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti effettuano un percorso formativo con oneri a proprio carico.
2. Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai criteri e agli obiettivi individuati dall'Accordo, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.