(Regione Piemonte - legge regionale n. 13, 23 giugno 2015)
1. Gli Ordini professionali istituiscono gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine non convenzionali di cui all'articolo 2.
2. Possono iscriversi agli elenchi, di cui al comma 1, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti che hanno effettuato i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 4.
3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.