(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)
(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novem-bre 1998, n. 419);
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 30 gennaio 2015;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2015;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e nel contempo assicurare la sostenibilità e il carattere pubblico e universale del sistema sanitario, a fronte del mutato quadro epidemiologico, dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura e della consistente riduzione dei trasferimenti statali in ambito regionale, si rende necessario avviare un processo di riordino com-plessivo del servizio sanitario regionale, che, partendo da una revisione e da un rilevante rafforzamento della programmazione di area vasta, prevede, altresì, una ridu-zione delle attuali aziende unità sanitarie locali da dodici a tre, una per area vasta;
2. L'integrazione completa tra aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie in un'unica azienda a livello di area vasta può rappresentare il modello che, opportunamente definito e sviluppato, permette di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi, potenziare gli aspetti di didattica e ricerca e il governo complessivo del sistema, ma tale obiettivo è subordinato alla modifica del quadro normativo nazionale, di cui al d.lgs. 502/1992 e al d.lgs. 517/1999;
3. Al fine di garantire un'adeguata programmazione di area vasta e la sua integrazione tra l'azienda ospedaliero-universitaria e l'azienda unità sanitaria locale, evitando duplicazioni, sprechi di risorse, volumi di attività inadeguati, insufficiente utilizzo delle tecnologie è istituito, a regime, il direttore per la programmazione di area vasta, con il compito di elaborare, in attuazione della programmazione regionale, d'intesa con l'azienda ospedaliero-universitaria e l'azienda unità sanitaria locale, la proposta di programmazione di area vasta, previo parere della conferenza dei sindaci di area vasta e del rettore dell'università per quanto di competenza;
4. Si individua il dipartimento interaziendale di area vasta quale strumento di programmazione coordinata, per promuovere la qualità e l'appropriatezza delle cure, l'omogeneità sui territori e l'efficienza delle attività;
5. Si prevede, nella revisione dei modelli organizzativi integrati tra le varie forme di assistenza, il consolidamento del modello zonale-distrettuale dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso l'attribuzione di competenze organizzative e gestionali alla zona-distretto o società della salute, in linea con quanto già disposto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
6. Si interviene sul modello di governo istituzionale multilivello e, in particolare, sono stabilite linee di indirizzo finalizzate a ridefinire la composizione e le funzioni della conferenza dei sindaci e delle conferenze zonali;
7. La riforma complessiva del sistema verrà disciplinata con successiva legge regionale, nel rispetto dei principi e delle linee di indirizzo definite dalla presente legge, a conclusione di un articolato processo di analisi organizzativa, informazione, confronto e partecipazione che si svolgerà in tempo utile per l'avvio del nuovo assetto organizzativo con il 1° gennaio 2016;
8. Al fine di avviare il processo di fusione e di elaborare il progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari a livello di area vasta, si dispone la decadenza dei direttori generali, dei direttori amministrativi, dei direttori sanitari e dei direttori dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali dal 1° luglio 2015 e, contestualmente, si prevede la loro sostituzione con un commissario per tutte le aziende unità sanitarie locali afferenti alla stessa area vasta. Si dispone, inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2015, la decadenza dei comitati di area vasta di cui all'art. 9 della l.r. 40/2005 e la nomina di commissari di area vasta;
9. Si rende necessario disciplinare la fase transitoria con il riordino delle funzioni di programmazione di area vasta, definendo i compiti dei commissari di area vasta e dei commissari delle aziende unità sanitarie locali, dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie e dei dipartimenti interaziendali;
10. Allo scopo di garantire le regolari attività aziendali e di assicurare l'erogazione dei servizi sanitari si prevede la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di un vicecommissario presso ciascuna azienda unità sanitaria locale coinvolta nel processo di riordino;
11. Le nuove aziende unità sanitarie locali e i direttori per la programmazione di area vasta sono istituiti a decorrere dal 1° gennaio 2016;
12. Le rappresentanze degli enti locali a livello regionale, di area vasta e aziendale, partecipano al processo di riordino, di cui alla presente legge, secondo il ruolo loro riconosciuto dalla l.r. 40/2005;
13. Le università toscane partecipano al processo di riordino, di cui alla presente legge, secondo il ruolo loro riconosciuto dall'art. 13 della l.r. 40/2005;
14. La Regione, tramite la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, esercita le funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo del processo di riordino;
15. Le aziende, enti e istituti di livello regionale sono destinatari di specifiche disposizioni che disciplinano la loro partecipazione al processo di riordino;
16. L'attuazione della presente legge determina una minore spesa a carico del bilancio regionale derivante, in questa prima fase, dal venire meno degli organi di vertice delle attuali dodici aziende unità sanitarie locali e dalla loro sostituzione con organi straordinari, incaricati di gestire il processo di fusione e riorganizzazione che porterà a tre aziende unità sanitarie locali di area vasta;
17. Sono altresì introdotte ulteriori misure di intervento per la razionalizzazione e l'efficienza del servizio sanitario regionale;
18. Di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali, con conseguenti modifiche del testo;
Approva
la presente legge: