Toscana - Legge 28/15 - articolo 8: Aziende unità sanitarie locali

  Articolo 8 - Aziende unità sanitarie locali

(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)

(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)

1. A far data dal 1° gennaio 2016 sono istituite le seguenti aziende unità sanitaria locali:

a) Azienda unità sanitaria locale Toscana centro, istituita mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli;

b) Azienda unità sanitaria locale Toscana nord-ovest, istituita mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 2 di Lucca, 1 di Massa e Carrara, 12 di Viareggio, 5 di Pisa e 6 di Livorno;

c) Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, istituita mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto.

2. Le aziende di cui al comma 1 sono enti del servizio sanitario regionale, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale.


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