(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)
(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)
1. La zona-distretto è confermata quale ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonchè di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.
2. Nell'ambito territoriale della zona-distretto l'integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso le società della salute ai sensi degli articoli 71-bis e seguenti della l.r. 40/2005, ovvero mediante la stipulazione della convenzione socio-sanitaria di cui all'art. 70-bis della l.r. 40/2005.
3. La zona-distretto o la società della salute costituiscono il livello unitario di organizzazione delle funzioni direzionali, interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.
4. Ai fini di cui al comma 3, la zona-distretto e la società della salute, nel rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa, esercitano le seguenti funzioni di programmazione e gestione inerenti rispettivamente alle proprie competenze di cui agli articoli 64 e 71-bis della l.r. 40/2005:
a) definizione dei bisogni di salute della popolazione afferente, conseguente allocazione delle risorse e monitoraggio dei risultati operativi;
b) organizzazione della presa in carico e dei percorsi assistenziali delle cronicità, delle fragilità e delle complessità;
c) organizzazione della continuità assistenziale tra ospedale e territorio e dell'integrazione socio-sanitaria;
d) gestione del sistema dei presidi sanitari e socio-sanitari territoriali;
e) gestione delle attività, dei servizi e degli interventi di sanità territoriale, socio-sanitarie e sociali integrate;
f) concorso alla programmazione e alla definizione degli obiettivi di budget sia a livello territoriale che ospedaliero nell'ambito della direzione aziendale in area vasta;
g) concorso alla definizione delle relazioni fra i dipartimenti aziendali e le relative articolazioni zonali.
5. Presso ciascuna zona-distretto o società della salute rispettivamente il responsabile di zona o il direttore provvedono ad attuare le funzioni definite dal comma 4 e a questo scopo:
a) garantiscono rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali e svolgono le attività di programmazione sanitaria e di integrazione socio-sanitaria in diretta relazione con la conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
b) attuano le attività sanitarie e socio-sanitarie contenute nel piano integrato di salute e negli altri strumenti di programmazione;
c) coordinano le attività amministrative e tecniche di zona;
d) gestiscono il budget di zona, definiscono e negoziano i rispettivi budget con i dipartimenti territoriali e con le unità funzionali di zona;
e) stabiliscono e promuovono le necessarie forme di collaborazione e relazione nei confronti degli ospedali e dei soggetti accreditati;
f) svolgono attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;
g) garantiscono e promuovono la partecipazione dei cittadini.
6. Le aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 8 sono organizzate per dipartimenti. I dipartimenti sono istituiti con riferimento almeno ai seguenti ambiti di attività:
a) territorio;
b) prevenzione;
c) salute mentale e dipendenze;
d) riabilitazione;
e) servizi sociali;
f) medicina generale.
7. I dipartimenti aziendali svolgono le seguenti attività:
a) forniscono ai responsabili di zona e ai direttori delle società della salute gli elementi conoscitivi necessari per la programmazione e il controllo delle attività e la valutazione dei risultati;
b) promuovono la formazione multidisciplinare dei professionisti;
c) elaborano attività di ricerca e sviluppo anche in collaborazione con università e altre istituzioni interessate.
8. Con la proposta di legge di cui all'art. 18, sono disciplinati i dipartimenti relativi al territorio secondo le seguenti linee di indirizzo:
a) il dipartimento svolge funzioni attinenti alle cure primarie e all'integrazione socio-sanitaria e si articola a livello della zona-distretto nelle direzioni sanitarie del territorio;
b) la zona-distretto, attraverso il dipartimento relativo al territorio, assicura l'organizzazione strutturata, ordinata e completa delle attività residenziali, semiresidenziali e domiciliari, in grado di sostenere la continuità assistenziale tra ospedale e territorio e di erogare le prestazioni necessarie per rispondere ai bisogni delle cronicità, delle fragilità e delle complessità;
c) la zona-distretto, attraverso il dipartimento relativo al territorio, assicura la ricomposizione degli assetti assistenziali delle cure primarie e a questo scopo organizza:
1) le forme di aggregazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
2) la formazione dei team multidisciplinari per le cure primarie;
3) il sistema dei presidi territoriali e delle case della salute;
4) le attività della sanità d'iniziativa.