Toscana - Legge 28/15 - articolo 7: Zona-distretto

  Articolo 7 - Zona-distretto

(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)

(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)

1. La zona-distretto è confermata quale ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonchè di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

2. Nell'ambito territoriale della zona-distretto l'integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso le società della salute ai sensi degli articoli 71-bis e seguenti della l.r. 40/2005, ovvero mediante la stipulazione della convenzione socio-sanitaria di cui all'art. 70-bis della l.r. 40/2005.

3. La zona-distretto o la società della salute costituiscono il livello unitario di organizzazione delle funzioni direzionali, interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

4. Ai fini di cui al comma 3, la zona-distretto e la società della salute, nel rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa, esercitano le seguenti funzioni di programmazione e gestione inerenti rispettivamente alle proprie competenze di cui agli articoli 64 e 71-bis della l.r. 40/2005:

a) definizione dei bisogni di salute della popolazione afferente, conseguente allocazione delle risorse e monitoraggio dei risultati operativi;

b) organizzazione della presa in carico e dei percorsi assistenziali delle cronicità, delle fragilità e delle complessità;

c) organizzazione della continuità assistenziale tra ospedale e territorio e dell'integrazione socio-sanitaria;

d) gestione del sistema dei presidi sanitari e socio-sanitari territoriali;

e) gestione delle attività, dei servizi e degli interventi di sanità territoriale, socio-sanitarie e sociali integrate;

f) concorso alla programmazione e alla definizione degli obiettivi di budget sia a livello territoriale che ospedaliero nell'ambito della direzione aziendale in area vasta;

g) concorso alla definizione delle relazioni fra i dipartimenti aziendali e le relative articolazioni zonali.

5. Presso ciascuna zona-distretto o società della salute rispettivamente il responsabile di zona o il direttore provvedono ad attuare le funzioni definite dal comma 4 e a questo scopo:

a) garantiscono rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali e svolgono le attività di programmazione sanitaria e di integrazione socio-sanitaria in diretta relazione con la conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) attuano le attività sanitarie e socio-sanitarie contenute nel piano integrato di salute e negli altri strumenti di programmazione;

c) coordinano le attività amministrative e tecniche di zona;

d) gestiscono il budget di zona, definiscono e negoziano i rispettivi budget con i dipartimenti territoriali e con le unità funzionali di zona;

e) stabiliscono e promuovono le necessarie forme di collaborazione e relazione nei confronti degli ospedali e dei soggetti accreditati;

f) svolgono attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;

g) garantiscono e promuovono la partecipazione dei cittadini.

6. Le aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 8 sono organizzate per dipartimenti. I dipartimenti sono istituiti con riferimento almeno ai seguenti ambiti di attività:

a) territorio;

b) prevenzione;

c) salute mentale e dipendenze;

d) riabilitazione;

e) servizi sociali;

f) medicina generale.

7. I dipartimenti aziendali svolgono le seguenti attività:

a) forniscono ai responsabili di zona e ai direttori delle società della salute gli elementi conoscitivi necessari per la programmazione e il controllo delle attività e la valutazione dei risultati;

b) promuovono la formazione multidisciplinare dei professionisti;

c) elaborano attività di ricerca e sviluppo anche in collaborazione con università e altre istituzioni interessate.

8. Con la proposta di legge di cui all'art. 18, sono disciplinati i dipartimenti relativi al territorio secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) il dipartimento svolge funzioni attinenti alle cure primarie e all'integrazione socio-sanitaria e si articola a livello della zona-distretto nelle direzioni sanitarie del territorio;

b) la zona-distretto, attraverso il dipartimento relativo al territorio, assicura l'organizzazione strutturata, ordinata e completa delle attività residenziali, semiresidenziali e domiciliari, in grado di sostenere la continuità assistenziale tra ospedale e territorio e di erogare le prestazioni necessarie per rispondere ai bisogni delle cronicità, delle fragilità e delle complessità;

c) la zona-distretto, attraverso il dipartimento relativo al territorio, assicura la ricomposizione degli assetti assistenziali delle cure primarie e a questo scopo organizza:

1) le forme di aggregazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

2) la formazione dei team multidisciplinari per le cure primarie;

3) il sistema dei presidi territoriali e delle case della salute;

4) le attività della sanità d'iniziativa.


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