(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)
(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)
1. Il dipartimento interaziendale di area vasta è lo strumento organizzativo di riferimento per la programmazione nell'area vasta.
2. Il dipartimento interaziendale di area vasta è disciplinato in dettaglio nell'ambito della proposta di legge di cui all'art. 18, secondo le seguenti linee di indirizzo:
a) il dipartimento interaziendale di area vasta è composto dai dipartimenti aziendali, o loro unità costitutive, della azienda unità sanitaria locale e della azienda ospedaliero-universitaria e da eventuali aree o unità funzionali;
b) analizza e valuta gli schemi organizzativi in essere, i livelli di attività e i risultati;
c) formula e propone una programmazione finalizzata a garantire la omogeneità territoriale dei servizi, la qualità e appropriatezza delle cure, l'efficienza organizzativa e il migliore utilizzo delle risorse tecniche unitamente alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze, relativamente alla qualità, sicurezza, efficacia ed efficienza della rete della prevenzione, dell'assistenza territoriale e ospedaliera di area vasta;
d) propone azioni atte a garantire e sviluppare, sulla base di modelli convenzionali, le attività di formazione, didattica e ricerca;
e) il dipartimento è dotato di un'assemblea e di un coordinatore;
f) l'assemblea del dipartimento è composta dai responsabili di ciascuna unità operativa, o unità assimilata, da uno o più direttori per ciascuna professione sanitaria del dipartimento, da uno o più rappresentanti della medicina generale, da un responsabile per la didattica;
g) il direttore per la programmazione di area vasta nomina il coordinatore del dipartimento fra una terna di professionisti, titolari di struttura complessa, designati dall'assemblea. Nell'ambito della terna è garantita almeno la presenza di un professionista dell'azienda ospedaliero-universitaria e di un professionista dell'azienda unità sanitaria locale;
h) il coordinatore del dipartimento presiede l'assemblea, coordina le attività del dipartimento interaziendale di area vasta, rimane in carica per un anno e l'incarico è rinnovabile fino ad un massimo di tre anni;
i) il direttore per la programmazione di area vasta costituisce il comitato dei dipartimenti interaziendali composto dai direttori generali dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria e dai coordinatori dei dipartimenti interaziendali. Ai lavori del comitato partecipano:
1) un rappresentante dei responsabili di zona-distretto e dei direttori delle società della salute dell'azienda unità sanitaria locale;
2) un rappresentante, per quanto di competenza, per ogni dipartimento universitario medico, costituito ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), dell'università che insiste nell'area vasta;
3) il direttore del dipartimento aziendale della medicina generale;
4) un direttore delle professioni infermieristiche e delle professioni tecnico-sanitarie;
l) il comitato dei dipartimenti interaziendali contribuisce alla formulazione delle linee di indirizzo per la programmazione annuale di area vasta con particolare riferimento alla integrazione delle attività socio-sanitarie, ospedaliere, formative, di didattica e di ricerca.
3. Nella fase di riordino, al fine di dare immediata operatività alla programmazione di area vasta e di sperimentare modelli innovativi, anche con riferimento a particolari esigenze della programmazione regionale, sono individuati, quale livello minimo, i seguenti dipartimenti interaziendali, ferma restando l'operatività delle reti cliniche, quali la rete materno infantile, delle reti tempo-dipendenti, quali la rete trauma, la rete infarto e la rete ictus, nonchè dei coordinamenti tecnico-professionali presenti nelle aree vaste, quali neurologia e anestesia e rianimazione, già esistenti:
a) dipartimento interaziendale di area vasta di emergenza urgenza;
b) dipartimento interaziendale di area vasta di chirurgia generale e d'urgenza;
c) dipartimento interaziendale di area vasta delle specialità chirurgiche;
d) dipartimento interaziendale di area vasta di medicina diagnostica per immagini;
e) dipartimento interaziendale di area vasta di medicina diagnostica di laboratorio;
f) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari;
g) dipartimento interaziendale di area vasta delle specialità mediche;
h) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie neurologiche;
i) dipartimento interaziendale di area vasta medico per intensità di cura ospedaliera;
l) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche;
m) dipartimento interaziendale di area vasta materno infantile e della salute in età evolutiva.
4. Le funzioni operative e le strutture organizzative professionali relative ai dipartimenti di cui al comma 3 sono quelle individuate nell'allegato A della presente legge.
5. Sulla base dei risultati della sperimentazione di cui al comma 3, la proposta di legge di cui all'art. 18, procede alla definizione puntuale della tipologia, composizione e del numero dei dipartimenti interaziendali di area vasta e dell'azienda unità sanitaria locale di area vasta, ferma restando l'autonomia organizzativa dell'azienda ospedaliero-universitaria in riferimento ai dipartimenti ad attività integrata. La medesima proposta di legge aggiorna l'elenco delle funzioni operative territoriali e ospedaliere e le relative strutture organizzative professionali, di cui all'allegato A, sulla base della normativa nazionale vigente, della evoluzione scientifica e dell'epidemiologia dei bisogni.