(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)
(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)
1. Il dipartimento aziendale è confermato quale strumento organizzativo delle aziende unità sanitarie locali, secondo le normative vigenti.
2. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse e la continuità dei percorsi assistenziali, nonchè garantire l'omogeneità delle procedure operative e l'integrazione fra le prestazioni erogate in regimi diversi, le aziende unità sanitarie locali, in coerenza con quanto disposto dall'art. 70 della l.r. 40/2005, costituiscono dipartimenti a carattere gestionale, così come definiti dalla proposta di legge di cui all'art. 18, in seguito al periodo di sperimentazione.
3. In ogni azienda unità sanitaria locale è costituito il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetrica e il dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie, riabilitative e della prevenzione ed il dipartimento dei servizi sociali, secondo i parametri e i criteri definiti dalla proposta di legge di cui all'art. 18.
4. Le aziende unità sanitarie locali costituiscono, inoltre, il dipartimento della medicina generale, di cui all'art. 7, comma 6, composto dai coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
5. Nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge i dipartimenti aziendali sono individuati dalla proposta di legge di cui all'art. 18, tenendo conto, in particolare, degli ambiti del territorio, della prevenzione, della salute mentale e delle dipendenze, della riabilitazione, dei servizi sociali e della medicina generale.